Il Notaio per gli stranieri in Italia e quando rivolgersi al pubblico ufficiale
Le aree di intervento del Notaio italiano riguardano principalmente:
- a) l’acquisto di una casa o altri beni immobili;
- b) la formalizzazione di contratti di mutuo o di altro tipo con una Banca;
- c) la preparazione di procure, utili a dare ad un altro soggetto la possibilità di compiere atti nel nome di chi le attribuisce, per operare anche fuori dall’Italia;
- d) la modificazione dei rapporti patrimoniali tra coniugi;
- e) la richiesta di autorizzazioni del giudice per compiere operazioni con beni dei figli minori;
- f) la donazione di beni;
- g) la costituzione, modificazione e, in generale, tutti gli atti inerenti società ed altri enti;
- h) il ricevimento di atti stranieri al fine di utilizzarli in Italia.
In generale, il Notaio è, per definizione, il professionista più vicino alla famiglia e all’impresa, e svolge il lavoro di “artigiano del diritto” che realizza compiutamente le volontà del cliente, creando soluzioni giuridiche tarate sul caso concreto e idonee ad evitare il più possibile litigi in futuro. Uno dei compiti essenziali del Notaio è, infatti, prevenire qualsiasi controversia relativa alle operazioni di cui viene reso partecipe.
Capacità dello straniero
In via generale, l’ordinamento italiano consente agli stranieri di compiere atti giuridici purché rientri in una delle seguenti situazioni, in alternativa:
1) uno straniero non regolarmente soggiornante è capace solo se un trattato internazionale lo prevede oppure se vi sia reciprocità, cioè purché se nel suo Stato d'origine sia permesso ad un italiano compiere il medesimo atto;
2) uno straniero regolarmente soggiornante od un apolide in Italia da meno di tre anni è capace previa esibizione del permesso di soggiorno per specifici motivi, o di carta di soggiorno o di altra documentazione connessa;
3) uno straniero cittadino UE o di uno stato aderente all’EFTA od un apolide residente da più di tre anni in Italia è capace senza limitazioni, come un cittadino italiano.
Acquistare una casa
L’acquisto di un immobile è subordinato al ricorrere dei presupposti sopra esposti: se il soggetto straniero rientra in una delle situazioni indicate, può procedere all’acquisto della casa senza particolari limitazioni. Per problematiche particolari o restrizioni, è sempre possibile fare riferimento ad un Notaio, al fine di poter valutare la situazione concreta ed il caso di specie.
Agevolazioni fiscali per gli stranieri collegati all’acquisto della prima casa
L’ordinamento italiano vuole facilitare ed incoraggiare l’acquisto di una abitazione principale (c.d. “prima casa”), a tal fine prevede imposte ridotte per chi la compra. In particolare, al momento dell’acquisto, chi compra corrisponde aliquote ridotte, pari al 2% (imposta di registro), se si compra da un soggetto privato, oppure al 4% (IVA) se si compra da una impresa o società (salve ipotesi particolari), oltre alle imposte ipotecarie e catastali in misura fissa, ossia ridotte al minimo possibile.
Lo straniero è ammesso a godere della agevolazione “prima casa” se ne possiede i requisiti.
Gli stranieri regolarmente soggiornanti che siano iscritti alle liste di collocamento o svolgano attività di lavoro subordinato o autonomo hanno diritto di accedere, in condizioni di parità con i cittadini italiani, agli alloggi di edilizia residenziale pubblica ed al credito agevolato in materia di edilizia, recupero, acquisto e locazione della prima casa di abitazione.
Un’altra agevolazione fiscale collegata all’acquisto della “prima casa” riguarda la detraibilità (in una certa misura) dall’imposta sul reddito (IRPEF) degli interessi pagati sui mutui stipulati per l’acquisto della prima casa.
Infine, il reddito prodotto dalla prima casa non è assoggettato all’imposta sul reddito (IRPEF).
Mutui
Il Ministero degli Esteri chiarisce che “nella redazione dell'elenco relativo alla condizione di reciprocità in materia di acquisti immobiliari non vengono fornite indicazioni in merito ai mutui ipotecari che, ove non diversamente indicato, non necessitano di una ulteriore verifica della condizione di reciprocità, essendo tali atti collegati alle operazioni di acquisto”. Di regola, verificata in senso positivo l’ammissibilità di procedere ad un acquisto di immobile, si verifica anche la possibilità di compiere il relativo mutuo per potersi finanziare.
Società, associazioni ed altri enti
Lo straniero, in presenza delle situazioni sopra riportate in via generale, può costituire una società in Italia, creare un'associazione, o compiere qualunque altra operazione connessa ad un ente. Tuttavia, nei casi in cui si deve far riferimento alla condizione di reciprocità è possibile siano poste delle condizioni ulteriori o vi siano delle limitazioni specifiche, dipendenti da restrizioni poste dall’ordinamento straniero di confronto.
Procure e rappresentanza
In tutti i casi in cui è necessario compiere un atto giuridico senza potersi recare fisicamente nel luogo in cui va compiuto, si può ricorrere alla rappresentanza: viene formalizzato un documento - detto procura - che consente ad un'altra persona di compiere questi atti in nome del soggetto che attribuisce la rappresentanza. Tale strumento è di particolare utilità per soggetti stranieri che debbano compiere atti nel proprio paese di origine, ma non possano recarsi personalmente a realizzarli, consentendo di trasmettere solo il documento, in modo più rapido e meno costoso.
Il caso reciproco, quando vi sia una procura arriva dall’estero per un atto da compiere in Italia, è necessario, nella gran parte dei casi, procedere ad un deposito dal Notaio al fine di poter dare esecuzione agli atti previsti.