Le caratteristiche delle società in generale
Soggettività giuridica e personalità giuridica
Tutte le società possiedono la soggettività giuridica, in quanto sono un centro di imputazione distinto dai soci che ne detengono le partecipazioni, hanno un proprio nome ed una propria sede.
Per alcuni tipi di società (società di persone) non vi è, tuttavia, completa autonomia tra il patrimonio della società e quello dei singoli soci che, in diverse misure, rispondono o possono rispondere dei debiti della società con i propri beni personali.
Altri tipi di società (società di capitali e società cooperative) hanno, invece, il riconoscimento, da parte dell'ordinamento giuridico, della cosiddetta personalità giuridica perfetta, in quanto il loro patrimonio è completamente separato rispetto a quello dei soci e, pertanto, per i debiti della società non rispondono mai i soci con i loro beni personali, bensì rispondono solo con le risorse che sono state attribuite alla società medesima (il capitale). Il principio ha delle eccezioni solo in casi estremi, individuati ai sensi di legge e, solitamente, conseguenti a violazioni più o meno rilevanti delle norme che regolano la materia.
La personalità giuridica perfetta non è attribuita con la semplice sottoscrizione dell’atto costitutivo, ma consegue anche all'iscrizione della società presso il Registro delle Imprese, cosa che ha anche la funzione di mettere i terzi in grado di acquisire le informazioni legali inerenti la società.
La messa in comune di beni e di fondi
L'esercizio di un’attività d’impresa in forma societaria permette a più persone di condividere investimenti e lavoro, ripartendone i costi: conseguentemente, ciascuno potrà godere dei benefici dell'attività svolta proporzionalmente alla parte degli investimenti effettuati e del lavoro prestato.
In cambio dell’apporto fatto al patrimonio della società (solitamente sotto forma di capitale di rischio), si ottiene una partecipazione (quota o azione) al capitale della medesima.
Nel corso della vita della società, i soci fondatori o nuovi soci potranno apportare, mediante ulteriori conferimenti, nuovi beni, di regola mediante un aumento del capitale, così supportando le esigenze di espansione o semplicemente operative della società.
Tutto quanto conferito entra a far parte del patrimonio della società ed il socio non può ottenere la restituzione di quanto apportato sino a che perduri l’ente, ma dovrà attendere lo scioglimento del medesimo. Rimane sempre salva la possibilità di trasferire ad altri le proprie partecipazioni sociali, nonché, in alcuni casi previsti ai sensi di legge, la possibilità di recedere dalla società, ottenendo una liquidazione del valore corrispondente alla propria partecipazione, cosa che non implica necessariamente la restituzione di beni eventualmente conferiti.
L’autonomia patrimoniale
Nelle società di capitali si realizza un'autonomia patrimoniale perfetta, nel senso che i soci rispondono dei debiti della società soltanto nei limiti di quanto hanno apportato al capitale. Ciò comporta:
- che i creditori personali del socio non possono soddisfarsi sui beni della società;
- che i creditori della società, a loro volta, non possono pretendere che i soci rispondano con il proprio patrimonio personale ai debiti contratti dalla società.
Esistono casi eccezionali, ipotesi tassative previste ai sensi di legge, in cui questo principio viene superato, in presenza di specifiche condizioni e – tendenzialmente – di violazione di alcune regole organizzative.
Nelle società di persone si realizza invece un'autonomia patrimoniale imperfetta:
- per la società semplice e nelle altre società di persone (società in nome collettivo e società in accomandita semplice), per l’ipotesi di proroga della durata della società, la legge prevede la liquidazione della quota del socio su richiesta dei suoi creditori personali;
- sussiste la responsabilità illimitata e solidale dei soci con il proprio patrimonio (ad eccezione degli accomandanti nelle sas) per i debiti della società, in via sussidiaria, ossia quando la società non è in grado di fare fronte all’adempimento dei propri obblighi con le sue risorse.
L'autonomia patrimoniale perfetta comporta che dal fallimento della società non consegue (di solito) il fallimento dei soci, mentre nel caso di autonomia patrimoniale imperfetta il fallimento di ciascun socio illimitatamente responsabile è la regola. Non avviene, invece, il caso contrario: il fallimento di uno dei soci non si comunica mai all’ente.
La durata delle società
Tanto per le società di capitali quanto per le società di persone, l’atto costitutivo può indicare un termine di durata; qualora non sia fissato, la società opera a tempo indeterminato, con conseguenze sulla disciplina di funzionamento della stessa.
Il termine, quando è previsto, comporta, al suo verificarsi, lo scioglimento della società.
Il termine può essere modificato o rimosso per volontà dei soci.
La scelta sull’inserimento di tale elemento deve essere compiutamente valutata al momento della costituzione della società medesima.
I segni distintivi
La società, nello svolgere la propria attività, può utilizzare dei segni distintivi quali la ditta, l’insegna e il marchio.
La ditta contraddistingue l’impresa nell’esercizio dell’attività economica, il marchio consente di identificare e di distinguere i beni e i servizi prodotti da una impresa, e, l’insegna, infine, individua i locali in cui è esercitata l’attività che costituisce l’oggetto della società.
La sede sociale
Ogni società deve indicare, nell’atto costitutivo, una sede legale, ove viene tendenzialmente svolta la sua attività operativa, amministrativa e gestionale.
La società può sempre istituire una o più sedi secondarie, ove si svolge, con autonomia organizzativa e amministrativa e, normalmente, con una rappresentanza stabile, l’attività sociale.
La nazionalità
La società ha nazionalità italiana quando in Italia viene perfezionato il procedimento di costituzione ed è stata effettuata l’iscrizione presso il Registro delle Imprese.
La società italiana è, come tale, soggetta alla disciplina organizzativa e fiscale dettata nell’ordinamento italiano.